Avvisi di accertamento pazzi sui passi carrabili. Come difendersi.

Avvisi di accertamento pazzi sui passi carrabili. Come difendersi.

Di recente molti cittadini si sono visti recapitare avvisi di accertamento TOSAP per passi carrabili non dovuti e mai richiesti. Un ulteriore tentativo di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti per risollevare la situazione di deficit finanziario dell’Ente. Molti dei casi da noi verificati sono relativi ad accessi alle proprietà che non rientrano nella definizione di passo carrabile o per i quali il pagamento del tributo non è dovuto.

La società Gamma Tributi, incaricata della riscossione da parte del Comune di Ascea, ha emesso ruoli TOSAP relativi ai passi carrabili per gran parte delle abitazioni private dotate di un cancello di ingresso alla proprietà su strada pubblica senza verificare la sussistenza dei requisiti di applicabilità previsti dalla norma.

Se ritenete che il tributo non sia dovuto è sufficiente presentare una richiesta di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento. Abbiamo preparato un modello precompilato da protocollare all’Ente che potete scaricare qui o in calce.

Cos’è un passo carrabile?

Il Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) definisce “passo carrabile” un accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” (art. 3, n. 37). Secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
passi carrabili, caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata;
accessi carrabili o accessi a raso, quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Il passo carrabile deve essere sempre autorizzato dall’Ente proprietario della strada a seguito di specifica richiesta da parte dei proprietari interessati. Tale richiesta è facoltativa. Il passo carrabile viene concesso al termine di una procedura autorizzativa.

Quando il tributo non è dovuto

La Cassazione, con sentenza n. 16733/2007 ha chiarito che il tributo (TOSAP) è dovuto solo in caso di passo carrabile ordinario, ovvero qualora si verifichi una sottrazione dello spazio pubblico al potenziale utilizzo da parte della collettività. Non sono soggetti a tassa gli accessi a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, e che ciò “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”.

A titolo di esempio, il tributo non è dovuto se:

  • trattasi di accessi a raso per i quali non è dovuto il pagamento del tributo;
  • i passi carrabili richiesti riguardano accessi ad abitazioni private su strade in cui è già presente un divieto di sosta e per i quali non si configura la sottrazione di spazio pubblico che subordina il pagamento del tributo;
  • viene richiesto il pagamento del tributo per anni arretrati in relazione a passi carrabili mai richiesti dai proprietari e ai quali non è mai stato assegnato un codice di autorizzazione;

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